Costituzione e scopi
Art. 1 – Denominazione-sede-durata
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato anche come “Codice del Terzo Settore” o “D.Lgs. 117/2017”), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata: “Il Sogno di Stefano” che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale (da qui in avanti indicata anche come “Associazione”).
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Padova in via Rossato n.3. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Padova non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie sia in Italia che all’estero. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 1 bis – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Il Sogno di Stefano – ODV” oppure “Il Sogno di Stefano – organizzazione di volontariato“.
L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da qui in avanti indicato anche “RUNTS”), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.
Art. 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (da qui in avanti indicato come “Statuto”) ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 – Efficacia dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.
Art. 4 – Interpretazione dello Statuto
Lo Statuto è interpretato secondo le regole sull’interpretazione dei contratti ai sensi dell’art. 1362 e seguenti del codice civile.
Art. 5 – Finalità e attività
L’Associazione persegue in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si esplicheranno nel sostegno di tutte le problematiche conseguenti alle malattie renali in età pediatrica.
Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui al punto c dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui al punto i dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui al punto u dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:
- nel promuovere e/o sostenere su tutto il territorio nazionale e all’estero iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale e psicologica, e nell’arrecare quindi benefici ai bambini con patologie gravi e invalidanti e alle loro famiglie;
- nel sostenere con l’attività di volontariato svolta dai propri associati, i reparti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico e di Urologia Pediatrica ed altre iniziative analoghe deliberate dal Consiglio;
- nell’organizzazione e partecipazione a scambi di informazione, corsi pratici, seminari, borse di studio nelle materie su indicate da parte di operatori del settore;
- nella diffusione e sensibilizzazione sulle problematiche della malattia;
- nel sostegno alla ricerca scientifica svolta da università, fondazioni, aziende ospedaliere o altri enti non scopo di lucro;
- in ogni altro mezzo che l’associazione stessa riterrà opportuno al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che sia prestata quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del D.Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano
svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art. 6 – Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci si dividono in tre categorie:
- Soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, che hanno versato una quota iniziale e che corrispondono annualmente la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci ordinari: sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari: sono soci onorari coloro che vengono nominati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo per particolari benemerenze.
Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di “soci sostenitori” (oro, platino, diamante etc.) ai soci i quali, oltre alla quota associativa, corrispondano erogazioni liberali nelle modalità determinate dal Consiglio medesimo.
Art. 7 – Ammissione
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano impegnarsi concretamente per realizzare le finalità della Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le altre cause di cessazione previste dall’art. 10 dello Statuto.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione.
Art. 8 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda motivata di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che può essere esercitato da coloro che siano iscritti nel libro degli associati da almeno un mese, in deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.
Art. 9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo esclusivo, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione o con l’ente associato cui la stessa aderisca.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
Art. 10 – Cause di cessazione del rapporto associativo e sanzioni disciplinari
La qualità di associato si perde per:
- morte;
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.
L’associato può essere sanzionato disciplinarmente per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all’Associazione gravi danni materiali e/o morali.
Le sanzioni disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare, rapportate alla gravità dei fatti commessi, sono le seguenti:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione fino a 3 mesi;
- esclusione.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre reclamo all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Al reclamante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L’Assemblea decide sul reclamo con voto segreto. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria per la decisione sul reclamo, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso dall’Associazione.
L’associato per qualunque motivo cessato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Organi sociali
Art. 11 – Organi dell’AssociazioneSono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Comitato scientifico;
- l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore o, qualora non ricorressero tali condizioni, se l’Assemblea degli associati ne ritenesse opportuna la nomina;
- l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore o, qualora non ricorressero tali condizioni, se l’Assemblea degli associati ne ristesse opportuna la nomina.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, conferita anche in calce all’avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se
nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro consigliere indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, in deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto ed ogni socio ha la possibilità di esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo determinati dall’Assemblea in base all’art. 13, comma 1, lett. c), dello Statuto.
E’ consentita l’intervento in Assemblea e l’espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Art. 13 – Compiti dell’Assemblea L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i componenti del Comitato scientifico;
- nomina i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora tale nomina o fosse comunque ritenuta opportuna e revoca i componenti dell’organo di controllo;
- nomina l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora tale nomina fosse comunque ritenuta opportuna, e revoca l’organo di revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sul reclamo proposto dall’associato escluso contro la decisione del Consiglio Direttivo in merito all’esclusione i;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario dell’Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altra materia non riservata per legge, atto costituivo o Statuto ad altro organo.
Art. 14 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Art. 15 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti, in proprio o per delega.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto
della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
I Consiglieri vengono scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.
Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- nominare il Segretario o altro personale addetto alla amministrazione che può essere anche né consigliere né associato;
- ove lo ritengo opportuno, proporre all’Assemblea ordinaria degli associati la nomina di un Presidente onorario, illustrandone le motivazioni;
- amministrare l’Associazione;
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipulare gli atti ed i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- curare gli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNTS;
- deliberare l’ammissione degli associati o la loro esclusione.
Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi o colui che si trova in una causa di ineleggibilità e conflitto di interessi ai sensi degli artt. 2382 e 2475 del codice civile.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limitazioni. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno oppure ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- sopraggiunte cause di decadenza dalla carica per il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 8 del presente articolo;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 10 del presente Statuto.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l’Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Consiglieri mancanti.
Tutti i Consiglieri così subentrati rimangono incarica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione che abbia determinato la decadenza del Consiglio Direttivo, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzionee del buon andamento dell’Associazione ed in particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assembleae del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
La carica di Presidente si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- sopraggiunte cause di decadenza dalla carica di Consigliere, per il verificarsi di uno degli eventi di cui all’art. 16, comma 8, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 10 del presente Statuto.
Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 5 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età subentrerà nella carica ed avrà il compito di convocare il Consiglio Direttivo al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 17 bis – Il Presidente onorario
E’ facoltà del Consiglio Direttivo proporre all’Assemblea ordinaria degli associati la nomina quale Presidente onorario dell’Associazione di un suo associato, anche non membro del Consiglio Direttivo, che si sia distinto per l’impegno e la dedizione nella promozione e nel perseguimento degli scopi propri dell’Associazione. La nomina di Presidente onorario non ha limitazioni di tempo e non implica il coinvolgimento nella gestione dell’Associazione.
La carica di Presidente onorario si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 10 del presente Statuto.
Art.18 – Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è composto da tre a dieci membri scelti tra personaggi di provato valore nel campo dello studio della patologia pediatrica, con particolare riferimento alla Nefrologia e Urologia Infantile. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dall’Assemblea ordinaria degli associati.
Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dai propri membri e approvato dal Consiglio Direttivo.
Compito del Comitato scientifico è coadiuvare il Consiglio Direttivo nella definizione della strategia dell’Associazione e degli impieghi dei fondi disponibili.
Il Comitato scientifico resta in carica un triennio ed i relativi componenti sono rieleggibili.
La carica di componente del Comitato scientifico si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato scientifico ed al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione.
I membri del Comitato scientifico, che non siano associati,non hanno diritto di voto all’Assemblea dell’Associazione.
Art.19 – L’organo di controllo
L’organo di controllo, qualora nominato, in quanto obbligatorio ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs.117/2017 o per volontà dell’Assemblea, può essere alternativamente:
- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile;
- collegiale, formato da 3 (tre) membri, nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile.
L’organo di controllo è nominato dall’Assemblea ordinaria, rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, che viene trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell’Assemblea. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
È compito dell’organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Al superamento dei limiti previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
L’organo di controllo, ove collegiale anche individualmente da parte di ciascuno dei suoi componenti, ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a talfine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.20 – L’organo di revisione legale dei conti
L’organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o per volontà dell’Assemblea, è formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. L’organo di revisione è nominato dall’Assemblea ordinaria, rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Titolo IV
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio diesercizio
Art.21 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, che l’Associazione può svolgere nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle diposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs.117/2017.;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 22 – I beni
I beni dell’Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste dall’art. 5 del presente Statuto.
Art. 24 – Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensidegli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato può prenderne visione. Una volta approvati, Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere resi pubblici per il tramite del proprio sito internet.
Art. 25 – Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.
Art. 26 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determin aanche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
Art. 27 – Personale retribuito
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 28 – Responsabilità ed assicurazione degli associativolontari
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.117/2017.
Art. 29 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati o per altri eventi idonei a generare responsabilità a norma di legge.
Art. 30 – Assicurazione dell’Associazione
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale imputabile all’Associazione stessa.
Art.31 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
Art.32 – Libri sociali e registri
L’Associazione deve tenere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.117/2017, le seguenti scritture:
- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuto a cura del rispettivo organo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Associazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Titolo V
Disposizioni finali
Art.33 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Art. 34 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultino incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D.Lgs.117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5 sexies del D.L.148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, invia automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.